cosa dice il dpcm 10 aprile su sanificazione ambienti di lavoro coronavirus

ATTENZIONE! IL 20 MAGGIO 2021, CON IL DECRETO “IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE” (SOSTEGNI BIS) IL GOVERNO ITALIANO HA INTRODOTTO NUOVE REGOLE PER L’OTTENIMENTO DEL BONUS SANIFICAZIONI.

ABBIAMO SCRITTO UN ARTICOLO AGGIORNATO IN CUI RACCONTIAMO TUTTO CIÒ CHE C’È DA SAPERE SUL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONI 2021 al 30%. LEGGILO QUI! >.

Edit: in data 26 aprile 2020 è stato emanato dal premier Conte un nuovo Dpcm che aggiorna quello del 10 aprile e contiene il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” a partire dal 4 maggio 2020 (“fase 2”): clicca qui per leggere l’articolo.

 

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM del 10 aprile 2020, il decreto che regola le riapertura delle attività commerciali dopo il 14 aprile. Il DPCM, che specifica “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 riporta diversi riferimenti alla sanificazione di aziende e luoghi di lavoro. Vediamo insieme questi passaggi:

 

Art. 1 – Raccomandazione generale di sanificazione per tutti gli ambienti di lavoro

in ordine alle attività professionali si raccomanda che […] siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

A questo proposito ricordiamo che con il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 il governo ha introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta “per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nella misura del 50 per cento […] fino ad un massimo di 20.000 euro”.

 

Art. 2 – Indicazioni per le attività che non rientrano nelle categorie ammesse a riaprire le attività

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.”

 

Art. 3 – Ulteriori misure di informazione e prevenzione, valide sull’intero territorio nazionale, anche per aziende di trasporto pubblico

Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) […] i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;

f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali

Tutte le altre raccomandazioni del Governo per la prevenzione da rischio Coronavirus negli esercizi commerciali sono contenute all’interno dell’allegato 5. Fra queste troviamo “Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura” e “Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani”.


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